Il Decreto Legge 132/2014, convertito con la Legge 162/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento due ulteriori procedimenti per addivenire alla separazione, così come alla cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Si tratta, in sintesi, della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascuna parte e della procedura innanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Quanto alla negoziazione assistita, si segnala che, dopo il perfezionamento dell’accordo, sono necessari il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, qualora non ci siano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, subordinato alla verifica della assenza di irregolarità, o l’autorizzazione dello stesso Procuratore, in caso di presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.
Quanto alla procedura innanzi all’Ufficiale di stato civile, in cui l’assistenza dell’avvocato è solo facoltativa, si evidenzia che non è esperibile in caso di presenza di figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, e che in ogni caso gli accordi conclusi con tale modalità non possono contenere patti di trasferimento patrimoniale.