DivorzioSeparazioneLa decorrenza dell’obbligo di mantenimento del figlio naturale

Ottobre 4, 2019

Importante pronuncia della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore non affidatario o non collocatario (Cass. civ. Sez. III, Ord. 12-05-2020, n. 8816).

Partendo dal presupposto che “l’obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio”, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione poiché è da quel momento che diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.

Questo principio è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, con la precisazione che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell’introduzione del giudizio, bensì una condizione dell’azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole.

Nell’ipotesi inversa (quale è quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte), unico limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili.
La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.

Nel caso di specie quindi la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto:
“La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva – dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”.

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