Noi dello Studio Legale Paiano di Milano e Pavia siamo specializzati nella gestione delle successioni – diritto ereditario.
Il diritto ereditario o successorio regola le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte.
Dal primo incontro alla risoluzione finale, il nostro studio è esperto in ogni fase del processo legale. Specializzato nelle successioni, conosciamo le complessità e le sfide emotive che potete affrontare. Siamo qui per semplificare questo percorso, fornendo competenza e tranquillità.
Importante è comprendere sin dall’inizio che nel nostro ordinamento si distinguono tre tipologie di successione: necessaria, legittima e testamentaria.
La nostra normativa stabilisce che il patrimonio ereditario sia suddiviso in una quota indisponibile (o legittima o necessaria), destinata a soggetti legati al defunto da rapporti di stretta parentela e coniugio, e una quota disponibile, di cui il soggetto può disporre liberamente sia in vita – con donazioni e altri atti di liberalità – sia mediante il testamento.
Quando non esiste un testamento oppure le disposizioni testamentarie non includono tutti i beni del defunto, la legge interviene per indicare quali eredi le persone legate da un rapporto di parentela con il de cuius.
Eredi legittimi per il nostro ordinamento sono il coniuge, i figli, gli ascendenti, i collaterali (fratelli e sorelle), gli altri parenti entro il sesto grado di parentela e infine, in mancanza di soggetti successibili, lo Stato.
È quella che si verifica quando il defunto ha lasciato un testamento per esprimere le proprie ultime volontà, che possono includere tutto il patrimonio o una parte dello stesso.
Il testamento è un atto personale, poiché solo il testatore può esprimere le sue ultime volontà, ed è sempre revocabile, nel senso che chiunque può modificare o revocare le proprie disposizione testamentarie fino al momento della sua morte.
eredi | quote spettanti |
solo il coniuge (senza figli, ascendenti e collaterali) | 1/1 al coniuge |
coniuge e un figlio | 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio |
coniuge e due o più figli | 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali |
coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli) | 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli e sorelle, salvo il diritto degli ascendenti a 1/4 dell’eredità |
solo un figlio (senza coniuge) | 1/1 al figlio |
due o più figli (senza coniuge) | l’intero da dividersi in parti uguali |
solo ascendenti | 1/2 agli ascendenti in linea paterna,
1/2 agli ascendenti in linea materna |
solo fratelli e sorelle | l’eredità si divide in parti uguali;
i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono la metà della quota dei germani (stessi genitori) |
solo fratelli/sorelle e genitori | 1/2 ai genitori o a quello dei due che sopravvive; 1/2 ai fratelli/sorelle |
altri parenti prossimi senza figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, ascendenti | l’eredità si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali |
coniuge separato | ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite, ad eccezione del caso di addebito della separazione |
Il nostro ordinamento disciplina tre tipologie di testamenti:
Le tipologie di testamento non incidono sul valore delle volontà, non esistendo una forma preferibile all’altra, poiché l’unico criterio determinante è quello cronologico dal momento che il testamento successivo prevale sempre sul precedente a prescindere dalla forma adottata.
L’accettazione dell’eredità può essere di due tipi: pura e semplice e con beneficio d’inventario.
L’accettazione pura e semplice comporta che il patrimonio ereditato si confonda con quello personale dell’erede che diverrà responsabile anche per le passività gravanti sull’eredità; pertanto se queste sono superiori all’attivo ereditario, l’erede è tenuto a pagare i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio.
L’accettazione con beneficio d’inventario è l’atto con cui il chiamato all’eredità può evitare la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, potendo così rispondere dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.
L’accettazione beneficiata è obbligatoria quando i chiamati all’eredità sono minorenni, interdetti, inabilitati, sottoposti ad amministrazione di sostegno, persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti non riconosciuti ed è compiuta per la particolarità dei soggetti dai loro rappresentanti a tal fine autorizzati.
L’accettazione con beneficio di inventario prevede la sottoscrizione di una dichiarazione presso un notaio o la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione (poi inserita nel Registro delle Successioni e trascritta), preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario dei beni.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso di beni del defunto, deve compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione e nei quaranta giorni successivi esprimere accettazione o rinuncia; se invece non è nel possesso di beni ereditari, ha dieci anni di tempo per accettare anche con beneficio d’inventario, ma presentata la dichiarazione ha tre mesi di tempo per concludere l’inventario oppure, se ha effettuato prima l’inventario, ha quaranta giorni di tempo per accettare o rinunciare.
Se tali adempimenti sono ritardati o addirittura omessi l’accettazione vale come pura e semplice, con la conseguente confusione tra i patrimoni dell’erede e del defunto.
L’iter processuale della separazione consensuale è relativamente snello, concretizzandosi nel deposito del
ricorso, nella comparizione in Tribunale e nella successiva omologa delle condizioni concordate tra le parti.
La Riforma Cartabia ha anche introdotto la possibilità di rinunciare alla comparizione, da formalizzare già in ricorso.
I tempi variano sensibilmente da un Tribunale all’altro, generalmente occorrono almeno tre mesi.
Tra la data di deposito del ricorso e l’omologa della separazione, tra i coniugi continuano a sussistere i diritti
e i doveri derivanti dal matrimonio.
Considerato però che tra le parti c’è accordo, siamo soliti inserire nei ricorsi consensuali le condizioni che
disciplinano il rapporto fino al momento dell’omologa.
Nel caso in cui i debiti del defunto sia superiori all’attivo, la persona chiamata all’eredità può scegliere di rinunciare all’eredità con atto notarile o con una dichiarazione, espressa e formale, ricevuta dalla cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione, da inserirsi nel Registro delle Successioni.
Il diritto di rinunciare si prescrive in dieci anni.
Se però la persona chiamata all’eredità si trova a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, deve entro tre mesi dall’apertura della successione fare l’inventario dei beni per non diventare erede puro e semplice; analogamente, se ha effettuato l’inventario, ma nei quaranta giorni successivi non dichiara espressamente di rinunciare o accettare con beneficio di inventario, allo stesso modo diventa erede puro e semplice.
La rinuncia ha effetto retroattivo, sicché il rinunciante non è mai stato chiamato all’eredità e, nel caso di successione legittima, si verifica l’accrescimento delle quote dei coeredi che avrebbero concorso con il rinunciante, salva l’applicazione del diritto di rappresentazione.
E’ possibile che, su istanza di una parte interessata, il giudice fissi un termine entro cui esprimersi in merito all’accettazione o rinuncia all’eredità; la decorrenza di tale termine senza che il soggetto si esprima, comporta rinuncia all’eredità.
Il rinunziante può revocare la sua decisione e accettare l’eredità fino a quando il relativo diritto non si sia prescritto (dieci anni), salva l’avvenuta acquisizione dei beni da parte di altri chiamati e senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi sui singoli beni facenti parte dell’eredità.
La legittima è la porzione di patrimonio di cui la persona non può disporre perché dalla legge è destinata a particolari soggetti (i legittimari), quali il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Ai legittimari spettano le seguenti quote:
Al coniuge spettano anche, in concorrenza con altri chiamati e senza gravare sulla legittima, il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà del defunto) e di uso degli arredi in essa contenuti.
Il legittimario che ritiene di aver subito una lesione, totale o parziale, della sua quota di legittima per le donazioni compiute in vita dal defunto o per le disposizioni testamentarie può esercitare entro dieci anni dall’apertura della successione l’azione di riduzione, ossia chiedere giudizialmente un provvedimento che disponga di ridurre le attribuzioni disposte a favore di altri chiamati e di terzi (legati compresi), per riequilibrare e integrare la propria quota di legittima.