Noi dello Studio Legale Paiano di Milano e Pavia siamo specializzati nella gestione della nomina dell’amministratore di sostegno e interdizione.
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è oggi lo strumento più utilizzato a supporto delle persone in difficoltà, avendo di fatto sostituito le figure dell’interdizione (tutore) e dell’inabilitazione (curatore), previste a difesa di maggiorenni e di minori emancipati in condizioni di abituale infermità di mente.
La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004 allo scopo di affiancare ai tradizionali strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione un istituto più flessibile, con “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Complesso ritrovarsi a doversi occupare di un caro o di una persona vicina che ci si rende conto non essere più in grado in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Il nostro primo approccio è l’ascolto perché prima della tutale degli interessi relativi agli aspetti patrimoniali della vita dell’interdicendo, le nuove figure degli amministratori di sostegno si prendono carico degli interessi che attendono alla vita civile della persona, alla cura di essa, all’adempimento di doveri familiari, pubblici e sociali, purchè gli stessi non siano pregiudicati da atti giuridici per i quali sia ipotizzabile la supplenza di un tutore.
Anche in campo giuridico questioni un tempo ritenute marginali, quali i concetti di capacità di agire, di ordinaria e straordinaria amministrazione, in concomitanza con il fenomeno di tendenziale crescita della durata della vita media dell’uomo e del conseguente altrettanto tendenziale processo di decadimento delle facoltà intellettive e volitive, appaiono destinate a divenire di crescente attualità.
I problemi relativi alla mediazione giuridica del fenomeno demenza od a situazioni comunque caratterizzate dall’assenza di autonomia richiedono una crescente professionalità in quanti, operatori giuridici e non, svolgano un ruolo di cura ed assistenza di soggetti deboli o dementi.
La nomina dell’amministratore di sostegno può essere disposta a favore di colui “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Accanto quindi ad un requisito soggettivo (ossia, un’infermità o una menomazione fisica o psichica), è previsto un requisito oggettivo (ossia, l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), legati da un rapporto causale.
La nomina può essere richiesta, oltre che dal beneficiario stesso della misura, anche da tutti i soggetti indicati dagli artt. 406 e 417 c.c.: il coniuge, la persona stabilmente convivente o unita civilmente; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado; il tutore dell’interdetto; il curatore dell’inabilitato; il Pubblico Ministero; i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Il procedimento di nomina si apre con il deposito di un ricorso presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Oltre ai requisiti formali imposti dall’art. 407 c.c., il ricorso deve contenere le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno e deve essere accompagnato dall’allegazione di quanto necessario per ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario e le sue condizioni di vita.
L’istruttoria del procedimento prevede che vengano informati tutti i soggetti legittimati a chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno – i quali possono formulate eventuali contestazioni e/o osservazioni – e che il Giudice proceda all’audizione del beneficiario, eventualmente recandosi presso il luogo in cui si trova.
Il Giudice può disporre qualsiasi accertamento di natura medica e, comunque, necessario ai fini della decisione e provvede con decreto motivato e immediatamente esecutivo.
Nei casi di particolare urgenza, il Giudice può anche procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio e, all’esito dell’istruttoria, confermare, modificare o revocare con decreto il precedente provvedimento.
La normativa vigente evidenzia che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”.
Secondo l’art. 408 c.c., il Giudice deve innanzitutto dare priorità all’eventuale designazione fatta dal beneficiario stesso in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata oppure rappresentata nel corso del procedimento.
In mancanza di designazione, il Giudice procede alla nomina di un soggetto diverso, dovendo preferire, se possibile, il coniuge che non sia separato legalmente o la persona stabilmente convivente; il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella; il parente entro il quarto grado; il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata; inoltre, in caso di opportunità o comunque in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può nominare un soggetto terzo di propria fiducia, generalmente individuato negli appositi elenchi istituiti presso i Tribunali.
Il decreto di nomina deve indicare, in virtù di quanto previsto dall’art. 405 c.c., le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (nella prassi, l’amministratore è tenuto in primo luogo al deposito di un inventario al momento della nomina e, successivamente, di un rendiconto ogni tre, sei o dodici mesi).
In concreto, l’incarico dell’amministratore attiene sia agli aspetti più prettamente personali (scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, …), sia agli aspetti sociali (scelta del luogo di residenza, ricerca di un lavoro, …), sia alla cura e conservazione del patrimonio (gestione di stipendi, pensioni, investimenti e beni immobili) allo scopo di evitare dispersioni e al contempo soddisfare le necessità ordinarie.
Per il compimento di alcuni atti nell’interesse del beneficiario è previsto che l’amministratore di sostegno sia preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale.
L’amministratore di sostegno deve tenere la contabilità dell’amministrazione che svolge e depositare il rendiconto della sua attività al Giudice Tutelare (in genere, una volta all’anno, salva diversa indicazione del Giudice Tutelare stesso).
Unitamente al rendiconto, l’amministratore di sostegno deve depositare una relazione riguardante l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale dell’assistito.
La relazione da rendere al Giudice Tutelare deve essere corredata dei documenti inerenti le spese e dalla documentazione inerente il conto corrente dell’assistito.
L’incarico dell’amministratore di sostegno è tendenzialmente gratuito, ma è previsto che il Giudice, considerata l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa liquidare in favore dell’amministratore un’equa indennità.
L’interdizione può essere chiesta nei confronti del maggiorenne e del minore emancipato che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che lo rende totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, nonché il cieco o il sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
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